AIC Abruzzo

Statuto

Il nostro statuto

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E’ costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS-ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con sede legale presso il domicilio del Presidente Pro Tempore.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

L’associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia e da dermatite erpetiforme.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività d’interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale della quale l’associazione fa parte.

L’associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza attività d’interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

  • interventi e servizi sociali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:

     o   assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti a essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;

  •  interventi e prestazioni sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17:

     o   prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e Dermatite Erpetiforme;

  •   prestazioni socio sanitarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17;
  •   attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali d’interesse   sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:

       o   divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e Dermatite Erpetiforme, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con Dermatite Erpetiforme;

      o   diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della                  ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;

      o   selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;

      o   organizzazione d’iniziative di divulgazione su celiachia e Dermatite Erpetiforme;

  • attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative d’interesse sociale di cui  all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:

     o   realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e Dermatite Erpetiforme;

     o   realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC ABRUZZO e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta SG e l’accesso ai diritti;

  •  attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera t) del D Lgs 117/17;
  • promuovere iniziative sportive con lobiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;
  • beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale di cui all’art 5 c 1, lettera u):

     o   cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;

     o   servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza glutine;

  •   promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di   cui all’articolo 5, comma 1, lettera w) del D Lgs 117/17:

     o   sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e Dermatite Erpetiforme e l’accesso alle tutele e ai diritti;

     o   promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC ABRUZZO, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc;

     o   raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della Dermatite Erpetiforme;

     o   promuovere la conoscenza della celiachia e della Dermatite Erpetiforme attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;

     o   promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

Lassociazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lassociazione può esercitare, a norma dellart. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi. a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3  Ammissione e numero degli associati

 Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante associato; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale AIC, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 4  Diritti e obblighi degli associati

 Gli associati hanno il diritto di:

  •  eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  •  essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  •  concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
  •  essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri associati si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  •  rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L’associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell’associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 5  Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e decadenza automatica dovuta a morosità. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione. L’espulsione è prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all’associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l’associato interessato può fare reclamo scritto entro 15 giorni davanti al collegio dei Probiviri della federazione nazionale AIC di cui al precedente art. 3.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati e i loro eredi che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6  Organi

 Sono organi dell’associazione:

  •  l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  •  il Presidente;
  •  l’Organo di controllo (ove previsto ex artt. 30/31 del D Lgs 117/).

ART. 7  Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 associati, sino ad un massimo di 5 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web nonché comunicazione scritta a mezzo lettera o mail, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  •  approva il bilancio di esercizio
  •  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  •  delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega.

Le sedute dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

  • che sia data la possibilità di partecipare a tutti gli iscritti, previa iscrizione a   
  • piattaforme/strumenti telematici individuati dall’Associazione volti a garantire la più ampia partecipazione;
  • che sia consentito di accertare l’identità dei partecipanti, anche con preventiva iscrizione, per il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  •  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 L’espressione del voto può essere esplicitata dall’associato anche per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8  Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati determinare l’importo delle quote associative e stabilire le differenti categorie di associati in  Relazione alle stesse;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • nominare, tra i propri membri, il Presidente e i Vice Presidenti; nominare il Comitato Scientifico, le Commissioni e/o i Comitati di lavoro;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, possibilmente dispari, compreso tra 3 e 7, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All’atto dell’accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto di interessi si applica l’art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto dallo Statuto o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9  Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Un candidato può essere eletto Presidente consecutivamente per 2 soli mandati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovi consiglieri.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il/I Vice Presidente/i è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10  Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

ART. 11  Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12  Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13  Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 14  Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15  Bilancio di esercizio

 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16  Bilancio sociale e informativa sociale

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART. 17  Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale, ai sensi del vigente Statuto della Federazione, ha il compito di dirimere, prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie, gli eventuali conflitti tra gli associati o tra questi e gli organi direttivi della Associazione regionale Abruzzo.

ART. 18  Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 19  Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 20  Lavoratori

 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 21  Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22  Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.